Regolamento

Regolamento

Articolo 1
Finalità

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dello Statuto e nel dettaglio, l’accesso da parte di soci, di non soci e di Enti non profit alle sovvenzioni, ai contributi ed agli altri interventi previsti, in generale, dalla normativa statutaria del Fondo.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

  • per “Fondo di Solidarietà” l’Associazione iscritta nel Registro Regionale del Terzo Settore, Sezione delle ”Associazioni di Promozione Sociale”, come da Decreto n.3163 del 29.06.2017 del Registro Affari di Giunta della Regione Liguria;
  • per “Statuto vigente”quello approvato dall’assemblea straordinaria del Fondo nella seduta del 15 dicembre 2016, aggiornato con le osservazioni formulate dalla Regione Liguria -Dipartimento Salute e Servizi Sociali – USS Politiche Sociali con nota PG/2017/66.6.6.3/15 in data 20 febbraio 2017, regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate;
  • per “Regolamento” il presente documento, approvato dal Consiglio Direttivo del Fondo in data 28 settembre 2018 che contiene, sviluppan- dola in dettaglio, la normativa delle precedenti edizioni dello Statuto, regolarmente approvate. Per tale motivo l’adozione del regolamento e le successive variazioni, ove non costituiscano innovazioni, integrazioni o modifiche delle norme statutarie, restano di esclusiva competenza del Consiglio direttivo;
  • per “Consiglio Direttivo” l’organismo di gestione ordinaria del Fondo;
  • per “Commissione di Solidarietà” l’organismo incaricato dal Consiglio e nominato dallo stesso per l’esame delle istanze presentate da soci, non soci, Enti non profit;
  • per “Normativa di riferimento” la legge regionale n.42/2012 e successive integrazioni e modificazioni;
  • per “intervento” o “contributo” o “sovvenzione” la somma di denaro corrisposta a fondo perduto, con diverse possibili motivazioni, a favore di soci, non soci, Enti non profit, in stato di accertato bisogno;
  • per “Convenzione con la CaRiGe S.p.A.” il documento sottoscritto fra le parti, in data 5.3.1996, che prevede l’assunzione a carico del Fondo di una percentuale degli interessi maturati su “specialprestiti” concessi dalla Banca a soci o non soci dell’Associazione presentati da quest’ultima;
  • per “convenzione con l’Associazione Nazionale di Eco-Biopsicologia – sez. Liguria” il protocollo firmato in data 15.5.2008 dal dott. Marco Maio per l’ANEB e dal dott. Francesco Livellara per il Fondo di Solidarietà, al fine di attivare un supporto psicologico e di counseling rivolto ai richiedenti al Fondo di un supporto psicosomatico;
  • per “convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di San Martino” (oggi Azienda Ospedaliera Universitaria – IST) il protocollo firmato il 28.4.2009 dal dott. Gaetano Cosenza, direttore Generale dello stesso Ospedale e dal dott. F. Livellara per il Fondo, per l’effettuazione di visite dermatologiche per monitorare la salute della pelle nei confronti degli utenti inviati dal Fondo e loro familiari;
  • per “convenzione con l’Istituto IL BALUARDO” con sede in Genova, il protocollo firmato il 26.5.2012 fra le parti per la concessione di uno sconto su tutti gli accertamenti di diagnostica strumentale, esami emato chimici eseguiti privatamente (e singoli esami fuori convenzione), endoscopie, fisiologia;
  • per “Enti Pubblici ed Aziende Pubbliche” che hanno aderito al Fondo: Comune di Genova, Autorità Portuale di Genova (oggi “Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale”), ASTER S.p.A., ASEF S.p.A., Servizi Ecologici del Porto di Genova;
  • per “Ufficio del Fondo” la struttura di Segreteria e di supporto al Consiglio Direttivo e alle Commissioni operative, per il normale disbrigo delle pratiche di contributo e di assistenza, anche non esclusivamente economica, degli assistiti.

Articolo 3
Composizione e funzionamento del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo, composto secondo le modalità previste dallo Statuto, è convocato e presieduto dal Presidente del Fondo o, per sua delega, o causa di impossibilità, dal Vice Presidente Vicario.
Per ciascuna seduta è redatto apposito processo verbale nel quale il voto contrario dei consiglieri dissidenti è indicato nominativamente solo su esplicita richiesta di questi ultimi.
Ai fini della regolare costituzione delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri votati. Per l’esame dello schema di bilancio consuntivo e per le decisioni che vincolano il Fondo oltre l’anno è necessaria la convocazione in Consiglio dei componenti designati dalle Amministrazioni che hanno aderito al Fondo. La Civica Amministrazione e gli altri Enti o Aziende aderenti al Fondo possono, infatti, designare due rappresentanti nel Consiglio e uno nella Commissione Solidarietà.
I revisori dei conti debbono garantire la regolarità della seduta.
Per facilitare il lavoro dei rappresentanti degli Enti o Aziende, possono essere nominati dei supplenti in caso di assenza dei titolari. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti presenti aventi diritto di voto. Oltre ai compiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento, il Consiglio approva, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, con particolare riferimento alle problematiche affrontate, alle principali questioni interpretative ed applicative delle disposizioni statutarie e regolamentari concernenti la concessione dei contributi e le eventuali proposte di modifica alle disposizioni medesime. Detta relazione dovrà accompagnare il conto consuntivo in sede di approvazione da parte dell’Assemblea.
Nelle sedute del Consiglio in cui si approvano nuove e/o maggiori spese è necessaria la presenza di almeno un revisore dei conti.

Articolo 4
Attività del consiglio

L’attività del Consiglio si uniforma al principio dell’esecuzione attenta e scrupolosa della normativa, dell’attenta gestione di cassa del Fondo in modo da assicurare la possibilità di controllo dell’effettiva destinazione agli scopi statutari delle somme erogate a titolo di contributo, di intervento, di sovvenzione, nonché dell’esercizio, in parallelo, di una corretta attività di supporto e di informazione agli associati in relazione a particolari esigenze, non solo economiche, nonché al principio di garantire la verifica periodica ,da parte dei revisori dei conti, della corrispondenza della gestione del Fondo alle finalità dell’atto costitutivo.
Ai fini di cui al precedente comma il Consiglio definisce, fra l’altro, le modalità di esercizio concernenti :

  1. L’erogazione di contributi, interventi, sovvenzioni nonché la concessione dei punti di interesse sui prestiti concessi dagli istituti di credito – in applicazione di specifiche convenzioni con questi ultimi – assicurando in ogni caso il rispetto della natura gratuita e delle finalità dei singoli interventi;
  2. La ripetizione, in caso di revoca, delle somme erogate;
  3. La definizione delle linee di indirizzo cui deve attenersi la Commissione di Solidarietà per l’istruttoria delle domande di ammissione ai contributi, per la verifica della documentazione prodotta, per gli accertamenti necessari ai fini della decisione definitiva;
  4. La previsione dell’ammontare complessivo delle somme da destinare ai vari capitoli di spesa;
  5. La formulazione delle convenzioni con gli Istituti di Ricerca, con le Cliniche Ospedaliere, con l’ASL 3, con istituti specialistici per fornire agli assistiti e loro familiari visite totalmente o parzialmente gratuite;
  6. La presentazione all’Assemblea del rendiconto annuale;
  7. La presentazione all’Assemblea di proposte di modifica statutarie;
  8. I rapporti con gli istituti di credito, con la Civica Amministrazione, con gli Enti/Aziende aderenti al Fondo;
  9. L’adozione di iniziative promozionali per lo sviluppo del Fondo;
  10. L’istruttoria e la decisione sulle domande di ammissione ai contributi da parte di non soci e enti o associazioni non profit, stabilendo annualmente apposito stanziamento.

Articolo 5
Modalità di elezione degli organi statuari

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei votanti, può deliberare di effettuare il rinnovo degli organi statutari, al fine di coinvolgere il maggior numero di soci nella conduzione dell’Associazione, mediante votazione per corrispondenza Un’apposita Commissione, all’uopo nominata, dovrà curare la formazione delle liste di candidati per l’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probi Viri. Dovrà, altresì, curare l’invio della scheda elettorale, vidimata da due componenti la Commissione, in busta chiusa, al domicilio di ciascun socio in regola con il versamento delle quote sociali.
Le liste dei candidati dovranno contenere nominativi di soci o non soci che avranno accettato la candidatura e che risultino in possesso dei requisiti necessari per operare nel campo della solidarietà. Le liste dovranno comprendere anche lo spazio per consentire l’aggiunta di nominativi, non compresi fra quelli indicati, e ritenuti validi da parte dell’elettore. Ciascun elettore potrà votare per i 2/3 dei candidati da eleggere. Per assicurare la segretezza del voto, la scheda, assolutamente anonima, dovrà essere restituita alla Commissione in apposita busta chiusa, preventivamente fornita unitamente alla scheda elettorale e già debitamente affrancata a cura e spese del Fondo. La Commissione, ricevute entro il termine prefissato le schede votate, effettuerà lo spoglio e presenterà il relativo verbale al Presidente del Consiglio uscente che dovrà convocare il nuovo organismo. Per eventuali contestazioni decide inappellabilmente il Collegio dei Probi Viri.

Articolo 6
Adempimenti annuali del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo, all’inizio di ogni esercizio finanziario, determina, in correlazione con la predisposizione del bilancio preventivo:

  • Il numero dei punti di interesse da accordare sui prestiti concessi dalle Banche ai soci in corso d’anno;
  • La percentuale da applicare, in linea di massima, per i contributi sulle parcelle per cure dentarie, protesi, lenti. Tale percentuale, da accordare sulla spesa sostenuta e documentata, dovrà essere accordata in senso proporzionalmente più favorevole ai fruitori dei redditi più bassi;
  • L’importo delle quote sociali dei pensionati;
  • L’importo da destinare alle borse di studio da assegnare nell’anno e, correlativamente, il numero e l’importo delle stesse, distinto per le varie categorie (studenti di medie inferiori, medie superiori, università);
  • L’importo dello stanziamento annuo da destinare, quale cifra massima, per gli interventi in favore di non soci, enti e associazioni non profit.

Articolo 7
Normativa generale per l’accesso alle prestazioni

Per accedere all’assistenza economica da parte del Fondo è necessaria la domanda preventiva corredata di preventivi idonei ad illustrare la situazione, corredati, ove possibile, dalla documentazione clinica. Nel caso di accoglimento della domanda la liquidazione del contributo – sulla base delle spese sostenute – secondo le modalità previste dal presente regolamento, viene disposta sulla scorta delle ricevute fiscali delle spese sostenute. Qualora queste ultime siano trattenute dalla ASL per eventuali rimborsi parziali, può essere esibita una fotocopia o un documento sostitutivo rilasciato dalla ASL medesima. Coloro che hanno necessità di conservare la ricevuta originale debbono presentarne, comunque, una fotocopia. Non verrà dato corso a richieste accompagnate da documentazione incompleta o irregolare. Ovviamente in sede di liquidazione del contributo il beneficiario dovrà dichiarare, assumendosene la responsabilità, se ha o meno ricevuto contributi, allo stesso titolo, dal Servizio Sanitario Nazionale o da altri Enti e, in caso affermativo, l’importo ricevuto.
Il Fondo interviene, ad integrazione delle prestazioni fornite dal S.S.N. e/o da altri Enti solo in presenza di gravi e giustificati motivi.

Articolo 8
Procedimento della commissione di solidarietà

Per l’istruttoria preliminare delle domande di contributo od altri interventi di solidarietà, l’ufficio Segreteria prima e la Commissione dopo, acquisiscono gli elementi istruttori necessari, sia attraverso la documentazione prodotta e l’audizione dell’interessato, sia sentendo, ove necessario, i pareri del sanitario, dell’assistente sociale, della psicologa aggregati e/o componenti della Commissione stessa. Per ogni pratica viene istituito apposito fascicolo.
Sulla scorta di tali elementi, la Commissione perviene alla decisione dei singoli casi. Per ogni seduta di Commissione viene redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti della Commissione presenti l’importo ricevuto.

Articolo 9
Presentazione delle domande di ammissione ai benefici previsti

Le domande per l’ammissione a contributo o a prestiti bancari agevolati o per altre agevolazioni devono essere presentate, a pena di decadenza, di norma, salvo casi eccezionali, entro 120 giorni dal verificarsi dell’evento che ha determinato la situazione di disagio.
Le domande possono essere presentate direttamente all’Ufficio Segreteria del Fondo che, a richiesta, ne rilascia ricevuta, o spedite per posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 10
Contenuto formale della domanda di contributo

La domanda, sottoscritta dall’interessato, redatta su apposito modulo predisposto dalla Commissione di Solidarietà, deve contenere:

  1. Le generalità del richiedente,l’indicazione dell’Ente di appartenenza (o la qualità di pensionato), l’attestazione di essere o meno socio del Fondo;
  2. Le motivazioni a sostegno della richiesta, con allegata la documentazione che comprovi lo stato di disagio economico (certificazioni mediche attestanti la necessità di cure particolari, bollette di utenze insolute relative a periodi pregressi, rate di canoni di affitto insoluti, rate di spese di amministrazione ancora pendenti, ecc.);
  3. La situazione reddituale e fiscale dell’interessato (fotocopia del cedolino dell’ultimo stipendio, copia del mod. CUD per tutti i componenti del nucleo familiare o del modulo ISEE);
  4. L’indicazione se l’interessato, in precedenza o in concomitanza con la presentazione della domanda al Fondo, abbia fatto ricorso ad altri Enti e quali risultati abbia ottenuto o conti di ottenere.
    Qualora la domanda risulti incompleta la Commissione inviterà l’interessato ad integrarla con gli elementi mancanti, pena l’archiviazione della domanda stessa.
    Qualora il caso presenti aspetti particolari e necessiti di approfondimenti specifici, può essere previsto un incontro del richiedente con la Commissione.

Articolo 11
Aventi diritto agli interventi

La qualità di socio costituisce elemento preferenziale ma tale da non escludere a priori i non soci, in casi di particolare e grave disagio economico, sociale, sanitario dall’opportunità di fruire delle provvidenze previste dallo Statuto e dal presente regolamento. Il Consiglio Direttivo, su segnalazione della Commissione Solidarietà, valuta, caso per caso, le istanze dei non soci o le segnalazioni pervenute da parte dei soci e, in relazione alle disponibilità di bilancio, decide alla stessa stregua dei casi presentati dagli associati.

Articolo 12
Interventi per cure all’estero – autorizzate dal servizio sanitario nazionale

Sono ammesse a contributo, nella misura massima del 70% dell’onere rimasto a carico dell’interessato, le istanze di sovvenzioni concernenti interventi presso strutture sanitarie all’estero, nel caso in cui le unità sanitarie territorialmente competenti abbiano autorizzato tale trasferimento. Il contributo da liquidare, sulla base di idonea documentazione, dovrà essere commisurato all’entità dell’onere rimasto a carico del richiedente (depurato, quindi, del rimborso a carico del Servizio Sanitario Nazionale) per:

  1. Spese di viaggio, anche se in ambulanza, e di soggiorno per l’accompagnatore (solo una persona);
  2. Spesa di soggiorno in attesa di ricovero o successivamente al ricovero, per trattamento riabilitativo (sulla base di una diaria media giornaliera fissata preventivamente);
  3. Ticket previsti dalla legislazione locale;
  4. Onorari corrisposti a sanitari, anche in costanza di ricovero.

Articolo 13
Interventi per cure all’estero – non autorizzate dal servizio sanitario nazionale

Il Fondo, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo, potrà accordare sovvenzioni al richiedente che, per libera scelta, voglia sottoporsi a ricoveri presso strutture sanitarie all’estero nei casi in cui l’ASL competente per territorio non abbia autorizzato tale trasferimento.
Il contributo da liquidare, sempre sulla base di idonea documentazione, potrà essere determinato nella misura massima del 25% del complesso delle spese sostenute per il ricovero, e con le stesse modalità stabilite per i punti indicati sub a), b), c), d) nell’articolo precedente. Si dovrà tenere adeguatamente conto del reddito familiare complessivo risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Articolo 14
Interventi in cliniche specializzate nel territorio nazionale

Le stesse forme di contribuzione di cui ai due articoli precedenti si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, nelle corrispondenti ipotesi di ricovero in strutture sanitarie pubbliche specializzate sul territorio nazionale.

Articolo 15
Sovvenzione in caso di morte

  1. In caso di morte del socio, avvenuta nel corso dell’attività lavorativa, senza che il socio stesso abbia conseguito il diritto a pensione o di reversibilità per gli eredi a carico degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro, il Fondo corrisponderà una sovvenzione “una tantum”, nell’importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, a favore di chi ha sostenuto e documentato le spese funerarie;
  2. In caso di decesso del socio, in ipotesi diversa da quella di cui al primo comma, comunque il contributo verrà corrisposto agli eredi solo in presenza di situazioni, valutate caso per caso dal Consiglio Direttivo, di oggettiva grave e documentata difficoltà economica;
  3. L’accertamento di tale stato di difficoltà economica dovrà verificare l’assenza di alcun reddito o, l’esistenza di un reddito complessivo per un importo esente da qualsiasi imposta;
  4. Nel caso di decesso di un parente o affine del socio (coniuge, genitore, figlio, fratello, sorella) viene corrisposto un assegno di lutto di importo forfettario, stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, quale contributo alle spese funerarie.

Articolo 16
Interventi in caso di malattie invalidanti

Nell’ipotesi in cui la richiesta di intervento economico da parte del socio sia motivata dall’insorgenza di una infermità grave (invalidante e con poche o nulle possibilità di recupero) la Commissione Solidarietà, accertata l’esistenza delle condizioni di bisogno per l’ammissione all’assistenza, richiederà l’esame della documentazione medica da parte del Sanitario, membro della Commissione medesima, al fine di ottenere un giudizio sulla effettiva gravità della situazione. Detta valutazione del Sanitario ed i conseguenti suggerimenti dello stesso consentiranno alla Commissione di seguire l’andamento del caso, con aiuti adeguati e temporalmente validi, senza che l’interessato abbia la necessità di farsi vivo con la presentazione di nuove richieste. L’erogazione del contributo è quindi connessa allo stato degenerativo della malattia e dovrà tener conto anche degli interventi previsti dall’ASL in tali casi. La Commissione accerterà, periodicamente, sempre attraverso la documentazione vagliata dal Sanitario, la reale situazione di salute dell’interes- sato, onde continuare l’assistenza, intensificarla, modificarla o estinguerla.

Articolo 17
Assegno in caso di dispensa dal servizio

Il Fondo interviene a favore del socio licenziato o dispensato dal servizio per motivi di salute senza avere acquisito il diritto a pensione, tenuto conto della situazione di oggettiva difficoltà, con interventi fissati caso per caso da parte della Commissione di Solidarietà. La stessa Commissione stabilirà la durata degli interventi. Parimenti viene concessa gratuitamente la qualità di “socio” sino al momento in cui vengono a cessare gli interventi stessi.
Nel caso dell’esistenza di figli minori, il Fondo, nei limiti delle proprie disponibilità, potrà intervenire con sovvenzioni concesse dalla Commissione Solidarietà con decisione motivata, al fine di garantire il proseguo e la conclusi- one degli studi dell’obbligo. Il tutto è sempre subordinato all’accertamento dello stato di bisogno.

Articolo 18
Ulteriori interventi del fondo

Il Fondo interviene a favore dei soci nella misura e tenuto conto delle condizioni economiche dei richiedenti, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nelle sue linee di indirizzo rivolte alla Commissione Solidarietà:

  1. Concorso nelle spese sostenute per l’acquisto medicinali contenuti nel prontuario terapeutico ma non ammessi dal Servizio Sanitario Nazionale;
  2. Accertamenti diagnostici urgenti non effettuabili con tempestività nelle strutture pubbliche;
  3. Terapie riabilitative;
  4. Acquisto apparecchi acustici, protesi, presidi ortopedici;
  5. Occhiali e lenti a contatto;
  6. Protesi e cure dentarie;
  7. Visite specialistiche private in caso di necessità.

Articolo 19
Domanda di ammissione al prestito bancario agevolato
La domanda di ammissione al prestito bancario agevolato, con assunzione a carico del Fondo di punti di interesse, deve contenere le generalità del richieden- te, l’eventuale Ente di appartenenza, (o la qualità di pensionato), l’attestazione di essere socio del Fondo (o la contestuale adesione al Fondo), l’indicazione della somma richiesta e dei motivi di disagio economico in cui versa.
In questo caso la Commissione si limita, sulla base degli elementi forniti dall’interessato, a proporre o meno alla Banca la concessione del prestito richiesto, nei limiti previsti dalla vigente convenzione con l’Istituto di Credito, assumendo, in caso di esito favorevole, gli oneri di punti di interesse nel numero stabilito all’inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo.
La concessione o meno del prestito rimane però, nonostante l’eventuale parere positivo del Fondo, di competenza esclusiva della Banca, sulla base degli accertamenti e dei parametri che la Banca stessa, in base al proprio ordinamento, è tenuta ad applicare.
Il Fondo non assume alcuna responsabilità in ordine al puntuale pagamento delle rate di ammortamento da parte del beneficiario del prestito.

Articolo 20
Interventi di solidarietà

Nello spirito di solidarietà che anima l’attività del Fondo rientrano gli interventi a favore di soci per rispondere, in modo adeguato, a particolari e contingenti situazioni di bisogno del nucleo familiare da valutare, caso per caso, dall’apposita Commissione (sfratti, furti, malattie, spese straordinarie indifferibili, perdita – anche temporanea – della retribuzione e/o del posto di lavoro, difficoltà contingenti cui non è possibile sopperire altrimenti).
Il Consiglio Direttivo, su proposta della Commissione, può valutare l’opportunità di assegnare contributi di importo più rilevante, rispetto alla media, in casi di particolare gravità anche se non previsti dal presente regolamento. Lo stesso Consiglio può decidere l’erogazione di contributi a non soci che presentino situazioni di particolare rilevanza e gravità. Nella relazione annuale all’Assemblea, che accompagna il conto consuntivo, dovrà essere fatta menzione di tali interventi eccezionali.

Articolo 21
Modalita’ per il concorso di spesa

I soci sono ammessi al rimborso parziale, in applicazione delle vigenti norme statutarie e regolamentari, a titolo di concorso sugli oneri sostenuti, per le seguenti spese:

  1. Cure dentarie, protesi e ortodonzia
    • Cure dentarie:
    Il contributo è previsto per i soli soci.
    Documentazione richiesta:
    – preventivo di spesa con descrizione della prestazione da effettuare (con la domanda di ammissione al beneficio);
    – ricevuta della spesa sostenuta con descrizione della prestazione (con la domanda di liquidazione).
    • Protesi:
    Il diritto al parziale rimborso sorge per protesi completa, protesi per singoli elementi e ponti, apparecchio scheletrato.
    Documentazione richiesta:
    – preventivo di spesa con schema dentario e descrizione della prestazione da effettuare (con la domanda di ammissione al beneficio);
    – ricevuta della spesa sostenuta con descrizione della prestazione effettuata (con la richiesta di liquidazione).
    • Apparecchi ortodontici:
    L’intervento è riservato agli assistiti di età inferiore a 18 anni, sulla quota del socio eccedente l’eventuale intervento dell’ASL
    Documentazione necessaria:
    – fotocopia vaglia ASL o documentazione sostitutiva;
    – descrizione prestazione effettuata;
    – ricevuta spesa sostenuta.
    Il contributo parziale sulla spesa sostenuta è commisurato all’importo della spesa stessa (sino ad un massimo di € 10.000 di spesa ammessa a contributo) secondo parametri stabiliti annualmente dal Consiglio direttivo e che tengano conto della situazione economica dei richiedenti.
    Nel caso in cui il nucleo familiare percepisca altri redditi, risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini fiscali, si procederà al cumulo dei redditi medesimi ricercando nella tabella l’allineamento corrispondente alla fascia retributiva più vicina, in eccesso o in difetto, al cumulo medesimo.
    Si farà luogo alla liquidazione del concorso spese solo nei casi preventivamente ammessi a contributo.
    I soci sono ammessi al rimborso parziale, in applicazione delle vigenti norme statutarie e regolamentari, a titolo di concorso sugli oneri sostenuti, per le seguenti spese:
  2. Apparecchi acustici
    Soci e familiari, compresi nel nucleo familiare del socio, hanno diritto ad un contributo spese a tale titolo, previa presentazione:
    – della prescrizione specialistica;
    – della dichiarazione o meno di rimborso da parte dell’ASL;
    – della ricevuta della spesa (con la domanda di liquidazione).
    Il concorso spesa verrà calcolato sull’onere rimasto effettivamente a carico del richiedente sulla base dell’applicazione della tabella di cui al punto precedente.
  3. Presidi terapeutici
    Sono ammessi al concorso di spesa in base ad una valutazione attenta, caso per caso, sempre tenuto conto delle condizioni economiche del socio quali risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi o dal mod. ISEE, i seguenti presidi terapeutici: cateteri, sacche per feci ed urine, cannule tracheali, calze e bende elastiche, sospensori, panciere, apparecchi per ano artificiale.
    Documentazione necessaria:
    – prescrizione medica (all’atto dell’ammissione al beneficio);
    – ricevuta di spesa (all’atto della liquidazione).
  4. Protesi e presidi ortopedici
    Documentazione necessaria:
    – prescrizione medico specialistica (all’atto della richiesta di ammissione al contributo);
    – dichiarazione di rimborso parziale dell’ASL;
    – ricevuta della spesa (per la liquidazione).
    Ai fini del contributo verrà considerata la somma rimasta a completo carico del richiedente e verrà applicata la tabella di cui al punto 1) del presente articolo.
  5. Occhiali e lenti a contatto
    Il contributo è differenziato a seconda del numero delle diottrie e per ciascuna lente, anche per lenti bifocali. La correzione dell’astigmatismo comporta una maggiorazione del 20%. Il contributo viene corrisposto ancora per ciascuna lente a contatto morbido od a contatto semirigido. E’ escluso il rimborso della montatura.
    Documentazione richiesta:
    – prescrizione medico-specialistica (per domanda di ammissione al beneficio);
    – ricevuta della spesa con dettaglio della spessa ai fini della liquidazione.

Articolo 22
Terapie riabilitative

Il Fondo contribuisce alle spese sostenute dal socio (o dal non socio) per le terapie riabilitative necessarie al recupero alla vita sociale. La valutazione dell’ammissibilità al contributo e la determinazione dell’entità dello stesso sono rimessi, caso per caso, alla valutazione della Commissione Solidarietà.
L’interessato, per beneficiare del contributo, dovrà:

  • Dimostrare di aver chiesto l’intervento degli Enti preposti e fornire la dichiarazione dei contributi ottenuti;
  • Presentare, in fotocopia, la documentazione fornita dagli Enti medesimi;
  • Presentare la ricevuta delle spese sostenute anche per eventuali oneri accessori alla terapia.

Articolo 23
Buoni spesa

Il Fondo può decidere annualmente, in sede di formazione del bilancio preventivo, di destinare una somma, a seconda della situazione economica generale e di quella particolare del bilancio dell’Associazione, per l’acquisto di buoni spesa presso esercizi della grande distribuzione, da consegnare ai soci che presentino gravi difficoltà di sostentamento giornaliero.
La distribuzione, valutata l’effettiva sussistenza dei casi d’urgenza, può essere fatta direttamente dal Vice Presidente Vicario o dal Presidente, dietro rilascio di ricevuta.

Articolo 24
Borse di studio

Il Fondo può concedere annualmente borse di studio o altre forme di premio a favore dei figli di propri associati o degli associati stessi in quanto studenti, ritenuti meritevoli di riconoscimento peri risultati conseguiti nello studio.
L’attribuzione viene decisa con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo che stabilisce annualmente le categorie di beneficiari, nonché numero ed entità dei premi. Nella stessa deliberazione del Consiglio Direttivo viene formalizzata l’istituzione di una Commissione cui è demandato il compito di esaminare le domande, verificarne l’ammissibilità, stabilire la graduatoria di merito.
Le modalità attuative della presente norma vengono contenute in apposito bando approvato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 25
Interventi particolari di solidarietà

Il Fondo persegue, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, fini di solidarietà e di assistenza a vantaggio di non soci, di Enti e di Istituti di Ricerca a cura o per iniziative di solidarietà anche esterna agli Enti aderenti, in casi da valutarsi, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 26
Interventi integrativi e modalità degli stessi

L’intervento di altri Enti non è, di per se stesso, ostativo a quello del Fondo qualora l’entità dell’esposizione finanziaria, cui è sottoposto il richiedente, venga coperta solo in parte dai suddetti interventi. La commissione Solidarietà, nella valutazione dei singoli casi, dovrà tener conto della situazione economica del richiedente e degli aggiornamenti della normativa da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 27
Speditezza e riservatezza del procedimento

Tutti gli organi ed i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell’ambito dei procedimenti disciplinati dallo Statuto e dal presente Regolamento, curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima celerità e speditezza delle procedure, e nel rispetto dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive integrazioni e modificazioni in materia di trattamento dei dati personali.
Gli atti dei procedimenti sono coperti dal segreto d’ufficio; di essi e del loro contenuto è vietata, nel modo più assoluto, ogni forma di diffusione e sono custoditi in forme idonee a garantirne la massima riservatezza. Analoghe cautele sono adottate nella fase della trasmissione degli atti all’esterno del Fondo (es. Banche).

Articolo 28
Attività d’informazione

Il Consiglio Direttivo cura un programma di informazione per i soci finalizzato a promuovere la massima conoscenza delle misure di sostegno e di assistenza – anche attivate da altri Enti o Associazioni – previste dalla normativa vigente in favore di casi di disagio economico, morale, socio-sanitario.
A tal fine lo stesso Consiglio istituisce un sito internet e la posta elettronica per favorire il dialogo con i soci. Si avvale, inoltre, della collaborazione dell’Amministrazione Comunale e degli altri Enti per sistemi idonei di diffusione. Le campagne d’informazione possono essere attuate anche con bollettini d’informazione ed ogni ulteriore forma di divulgazione.

Articolo 29
Limiti alla concessione dei contributi

Il contributo è concesso, a fondo perduto, nei limiti e secondo le causali indicate nello Statuto e nel presente Regolamento, in una o più soluzioni, tenendo conto della gravità della situazione di disagio dell’interessato, delle concrete disponibilità del Fondo e dell’ordine cronologico della presentazione delle domande.
La decisione della Banca per la concessione del prestito e la correlativa assunzione parziale degli interessi da parte del Fondo, sono comunque subordinate alle concrete disponibilità del Fondo sul capitolo specifico e all’ordine di presentazione delle domande.

Articolo 30
Donatori di sangue

Il Fondo promuove fra i propri soci la cultura della donazione del sangue in forma anonima, gratuita, volontaria, quale atto di umana solidarietà e dovere civico, rivolto sia nei confronti dei soci sia nei confronti dei non soci.

Articolo 31
Impegni del socio

All’atto dell’ammissione al Fondo, il socio deve dichiarare per iscritto:

  1. Di autorizzare, l’Ente o l’Azienda di appartenenza a trattenere sulle proprie competenze mensili l’importo della quota sociale ed al versamento di tale trattenuta al Fondo;
  2. Di obbligarsi, in caso di collocamento in aspettativa (o altre cause che comportino la sospensione degli emolumenti), ad effettuare direttamente i versamenti mensili al Fondo;
  3. Se il socio è pensionato o non dipendente da Ente o Azienda Pubblica, deve impegnarsi al versamento della quota sociale direttamente, in unica o più soluzioni. Il mancato versamento di tale quota per un trimestre determina automaticamente la perdita della qualità di socio.

Articolo 32
Sevizio di cassa

Il servizio di cassa è affidato a idoneo Istituto Bancario o servizio di banco-posta alle condizioni economicamente più vantaggiose per l’Associazione.

Articolo 33
Organizzazione amministrativa e contabile

In considerazione dei compiti che il Fondo è tenuto a svolgere ed al fine di rendere adeguata e trasparente rendicontazione della movimentazione economico-finanziaria dell’Associazione, si deve procedere alla tenuta di una semplice ma adeguata contabilità, ove verranno annotate cronologicamente tutte le operazioni effettuate. Al riguardo dovranno essere tenuti i seguenti libri associativi: libro giornale; libro degli inventari; libro degli associati; libro verbali riunioni Consiglio Direttivo; libro verbali riunioni Assemblee; libro verbali Revisori dei Conti.

Articolo 34
Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa ricorso ai principi generali contenuti nello Statuto del Fondo di Solidarietà. Ogni decisione in proposito è di competenza dell’Assemblea dei soci, sulla scorta della normativa statutaria.