Statuto

Statuto

Articolo 1
Denominazione e sede

  1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato, FONDO DI SOLIDARIETA’, che assume la forma giuridica di associazione.
  2. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Associazioni di Promozione Sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto “Associazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  3. L’associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2
Finalità e Attività

  1. L’ associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lett. u):
  • erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.
  1. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali l’associazione:
  • Potrà, con i proventi delle quote sociali, sostenere e/o realizzare interventi mirati a sostenere singoli e loro famiglie per il superamento di situazioni accertate di grave disagio economico;
  • Potrà collaborare con altre associazione e/o istituzioni presenti anche in altre Regioni per sostenere quanti siano costretti a curarsi in altre strutture;
  • Potrà offrire, attraverso idonee convenzioni con Istituzioni Sanitarie e/o parasanitarie, la possibilità, ai pazienti, di essere seguiti nei loro percorsi di screening;
  • Potrà promuovere, sostenere e realizzare la raccolta di fondi, di attrezzature e di beni per il sostegno delle iniziative che l’Associazione svolge nell’esclusivo perseguimento di attività di solidarietà sociale senza scopo di lucro;
  • Potrà stabilire rapporti di costante collaborazione con le Autorità e soggetti esterni all’associazione, ivi compresi Enti e Istituzioni, per esaminare e realizzare iniziative rientranti nei fini dell’Associazione.
  1. Le attività dell’associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
  2. Per il perseguimento dei propri scopi, l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 3
Attività diverse

  1. L’associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 4
Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

  1. L’associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs.117/2017.
  2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5
Associati, procedure di ammissione ed esclusione

L’Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale . 

  1. Sono ammessi a far parte dell’associazione tutti coloro i quali, maggiorenni, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo Statuto ed il regolamento.
  2. Le categorie dei soci sono:
  • Soci fondatori;
  • Soci ordinari;
  • Soci onorari.
  1. Sono “soci fondatori” le persone che hanno sottoscritto l’originario atto costitutivo-statuto dell’Associazione Fondo di Solidarietà in Genova il 17 febbraio 1993, davanti al Notaio Rosa Voiello, residente in Genova, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari. Sono “soci ordinari” le persone che, condividendo le finalità dell’associazione, e mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a sostenere l’attività dell’associazione medesima per il perseguimento dei suoi scopi e si impegnano, altresì, a versare la quota sociale nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’assemblea.
  2. L’importo è stabilito in una media unica degli importi delle quote singole degli associati non pensionati. Per i pensionati la misura della quota di adesione è stabilita annualmente con deliberazione del Consiglio Direttivo e soggetta a ratifica da parte dell’assemblea.
  3. Eventuali variazioni della misura della quota e delle modalità applicative che si rendessero necessarie, verranno stabilite, di volta in volta, dallo stesso Consiglio.
  4. Sono “soci onorari” le persone che, per meriti oggettivi riconosciuti o per l’importanza delle elargizioni o dell’attività prestata in favore dell’associazione, abbiano ricevuto tale qualifica dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Essi partecipano all’assemblea e sono esonerati dall’obbligo del versamento delle quote sociali.
  5. Per acquisire la qualifica di socio, gli interessati devono presentare domanda su apposito modulo all’uopo predisposto, con contestuale delega per la trattenuta delle quote associative, dichiarando di avere espressamente preso visione dello Statuto associativo, di accettarne e osservarne integralmente il contenuto, nonché di avere ricevuto l’informativa sulla privacy.
  6. L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile e l’iscrizione decorre dalla data della delibera. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
  7. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all’interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunzi l’assemblea che delibera sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
  8. Gli associati cessano di appartenere all’ associazione per:
  • dimissioni volontarie presentate all’organo di amministrazione per iscritto;
  • mancato versamento della quota associativa per sei mesi consecutivi, fatto salvo il caso che l’associato sia in aspettativa senza assegni;
  • morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
  • esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
  1. La deliberazione dell’esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata per iscritto all’interessato. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione delle quote versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. L’eventuale richiesta di riammissione, da parte del socio a suo tempo dimissionario, va presentata nella stessa forma delle dimissioni.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione all’associazione, nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all’instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati a terzi o diffusi senza espressa autorizzazione dell’interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

Articolo 6
Diritti e obblighi degli associati

  1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
  2. Gli associati hanno il diritto di:
  • partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
  • godere del pieno elettorato attivo e passivo;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
  • recedere dall’appartenenza all’associazione;
  • esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Presidente.
  1. Gli associati hanno il dovere di:
  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • rispettare le delibere degli organi sociali;
  • partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
  • non arrecare danni morali o materiali all’associazione.

Articolo 7
Volontari associati e assicurazione obbligatoria 

  1. L’Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
  2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
  3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
  4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  5. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.
  6. L’associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 8
Organi sociali, gratuità e durata

  1. Sono organi dell’ associazione:
  • Assemblea degli associati;
  • Consiglio Direttivo;
  • Commissione Solidarietà;
  • Presidente;
  • Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017);
  • Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017);
  1. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di controllo e dell’Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
  2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.
  3. Le votazioni per la nomina alle cariche sociali avvengono, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo, per corrispondenza al fine di agevolare l’espressione di voto da parte di tutti i soci. Le modalità sono stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

Articolo 9
Assemblea

  1. L’assemblea è composta dagli associati ed è l’organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
  2. Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
  3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
  4. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.
  5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
  6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
  7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l’associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l’ associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
  8. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
  9. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’ associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
  10. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  11. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’ associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
  12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
  13. L’Assemblea ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio Consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera su proposizione di iniziative, con relativa modalità e supporti organizzativi;
  • delibera sull’approvazione del programma annuale dell’Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’ associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 10
Organo di amministrazione

  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dai soci con votazione per corrispondenza ed è composto da 13 membri. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. In caso di rinnovo del Consiglio deve essere assicurato un ricambio pari, almeno, ad un terzo del precedente Collegio. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgsl. 117/2017.
  2. Il Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Se nel corso del quinquennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione con i non eletti che seguono nell’ordine di graduatoria i nominati.
  3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
  4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
  6. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
  7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
  • elegge, al suo interno, il presidente;
  • elegge, inoltre e sempre al suo interno, i due vicepresidenti;
  • amministra l’associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente Statuto non riserva all’Assemblea;
  • approva il bilancio di previsione;
  • predispone il bilancio consuntivo d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
  • realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  • sottopone alla ratifica dell’Assemblea il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
  1. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11
Il Presidente

  1. Il Presidente dell’associazione, che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.
  2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
  3. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea (almeno una volta all’anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
  4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Articolo 12
Vice Presidenti

  1. Sono previsti due vice presidenti: quello Vicario e quello Ordinario.
  2. Il Vice Presidente Vicario dell’Associazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi. Svolge le funzioni di Amministratore – Tesoriere. Il secondo Vice Presidente, oltre ai compiti di normale sostituzione del Presidente e del Vice Presidente Vicario, tiene, in particolare i collegamenti con gli Enti, Aziende i cui dipendenti e/o ex dipendenti che aderiscono al Fondo. Promuove iniziative di ampliamento dell’area in cui opera l’Associazione.

Articolo 13
Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Articolo 14
Commisione di solidarietà

  1. La Commissione di Solidarietà affianca il Consiglio Direttivo nell’attuazione degli scopi sociali.
    E’ composta da 5 membri effettivi e 2 supplenti, tutti nominati dall’Assemblea. La Commissione elegge nel suo seno un Coordinatore e un Vice Coordinatore.
  2. La Commissione ha il compito di istruire e decidere l’accoglimento o meno delle domande di contributo o di fruizione delle convenzioni, presentate dai soci. Opera sulla base delle linee di indirizzo formulate dal Consiglio Direttivo in modo da assicurare la necessaria uniformità di intervento.
  3. Le decisioni sulle istanze presentate dai soci devono essere assunte, possibilmente, all’unanimità. Qualora ciò non sia possibile, si procede a maggioranza tenuto sempre conto delle soluzioni date in precedenza a casi analoghi. Per interventi di natura particolare o nei confronti di non soci, la Commissione sente, prima di decidere, il Consiglio Direttivo.
  4. La Commissione è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Nel caso di presenti in numero pari, nelle votazioni, il voto del Coordinatore è decisivo.
  5. Avverso le decisioni della Commissione è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo al quale la Commissione stessa risponde. La decisione del Consiglio Direttivo è definitiva.
  6. La Commissione si riunisce, di norma, una volta al mese. Qualora, nell’intervallo fra due riunioni mensili, siano giacenti un notevole numero di domande, ovvero siano stati prospettati casi urgenti, possono essere convocate riunioni straordinarie nell’interesse dei soci richiedenti.
  7. La gestione pratica delle convenzioni in atto è compito della Commissione.
  8. La tipologia degli interventi dell’Associazione in favore dei soci e non soci in stato di bisogno, le modalità degli stessi, sono indicati e regolati nel dettaglio, nel regolamento di attuazione del presente Statuto cui si rinvia.
  9. Il Coordinatore della Commissione, congiuntamente con il presidente dell’Associazione, sono responsabili del rispetto delle norme sulla privacy.

Articolo 15
Risorse e servizio di cassa

  1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D.Lgs. 117/2017.
  2. L’associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all’associazione.
  3. Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario alle condizioni più economicamente vantaggiose per l’Associazione.

Articolo 16
Mezzi finanziari

L’Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

  • Quote sociali e contributi degli associati,nell’entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea;
  • Eredità, donazioni, legati;
  • Contributi dello Stato, di Enti Locali, di Enti ed Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • Contributi dell’Unione Europea e di Organismi Internazionali;
  • Entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
  • Erogazioni liberali di associati e di terzi;
  • Proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, agricola, svolte in maniera ausiliaria o sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
  1. L’Amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio direttivo dell’Associazione.
  2. L’Associazione è tenuta a conservare, per almeno dieci anni, la documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione Europea e di Organismi Internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati.
  3. L’Associazione è tenuta, inoltre, a conservare per lo stesso periodo la documentazione riguardante le erogazioni liberali di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni d’imposta e alle deduzioni del reddito imponibile.

Articolo 17
Bilancio di servizio

  1. L’esercizio sociale è compreso fra il 1 Gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
  2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
  3. Il Consiglio Direttivo, redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicizzazione dei proventi e degli oneri dell’Ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario del Fondo e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
  4. Il bilancio viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro quattro mesi. Intervenuta l’approvazione da parte dell’Assemblea, viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo Settore. Il bilancio di esercizio è depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 18
Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 19
Libri Sociali obbligatori

  1. Oltre alla tenuta del bilancio d’esercizio, il Fondo di Solidarietà deve tenere:
  • il libro degli associati;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del D.Lgs. 117/2017)
  1. Gli associati e gli aderenti hanno diritto di esaminare, dietro specifica richiesta, i libri sociali, che sono conservati presso la sede sociale.

Articolo 20
Fondo di riserva

Qualora, al termine dell’esercizio finanziario, sussista un avanzo di amministrazione, tale residuo, in tutto o in parte, su conforme decisione del Consiglio Direttivo, deve essere destinato al Fondo di riserva. Il fondo di riserva ha lo scopo di fronteggiare eventuali deficienze negli stanziamenti di bilancio per spese derivanti dall’attuazione degli scopi statutari, per le spese impreviste o non prevedibili in modo adeguato. E’ utilizzato su deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Articolo 21
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 3.7.2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti nel settore della solidarietà o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 22
Assicurazioni

L’Associazione si assicura per i danni derivanti da responsabilità civile contrattuale ed extra contrattuale:

  • Contro i rischi degli infortuni che gli Amministratori possono subire durante le attività statutarie nell’ambito della città metropolitana di Genova;
  • Contro i rischi per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione all’esercizio dell’Ufficio.

Articolo 23
Attività mediante convenzioni

Qualora l’Associazione dovesse svolgere attività mediante convenzioni deve assicurare i propri aderenti per la responsabilità civile verso terzi oltre che contro malattie ed infortuni.

Articolo 24
Statuto

  1. L’associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
  2. L’assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 25
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.